Non sono sempre chiare le linee di demarcazione professionale per la pratica dell’Ipnosi in ottemperanza alla legge e alla normativa in Italia
E’ abbastanza difficile affrontare l’argomento dell’Ipnosi e la legge attuale nell’ottica di rendere il tutto semplice e comprensibile anche a chi non è del settore. Lungi da me il fare un trattato, ho solo recepito alcuni riferimenti di legge, mi sono confrontato con alcuni saggi, articoli, trattati, la mia personale competenza e pratica di ipnosi e ho poi riassunto a seguire le parti più caratterizzanti e chiarificatrici per renderti possibile, caro lettore, di districarti nei meandri di una comunicazione sull’Ipnosi che ad oggi è abbondante, ma confusa.
TERMINOLOGIA FIGURE PROFESSIONALI IN IPNOSI. Ipnotista, ipnologo e ipnoterapista, quali sono le differenze. Condividi il Tweet
Vengono a volte usate a sproposito, non sempre foriere di chiarezza e spesso confuse.
- Ipnotista: colui che insegna autoipnosi e pratica ipnosi, autoipnosi.
- Ipnologo: colui che studia e ricerca sull’ipnosi.
Sono fattori imprescindibili in quanto l’ipnosi è una disciplina pratica. Potete studiare anche 100 libri, ma se non avete praticato, sia come riceventi, sia come attivi, non potete comprendere cosa sia l’ipnosi. Ognuno vive l’esperienza ipnotica in modo proprio.
- Ipnoterapeuta: colui che applica l’ipnosi e che per proprie qualifiche può farlo per terapia. In questo caso c’è un divario marcato su quello che è possibile in Italia e in altri stati (di cui a seguire).
ESISTE LA “CERTIFICAZIONE” PER I CORSI DI IPNOSI? Condividi il Tweet
Non esiste in Italia un corso di Ipnosi che possa definirsi “certificato”. Hanno valore legale in quanto corsi “professionalizzanti”, qualora ottemperino le qualifiche considerate dalla legge 4/2013
Purtroppo il termine fa nascere delle incomprensioni.
Il fatto è che valenti professionisti che erogano corsi di Ipnosi agiscono sì in ambito della legge, ma in Italia, per legale e riconosciuto, si qualificano solo gli studi formali “certificati” (appunto) da un ente ministeriale (Corsi di Laurea Universitaria ed altri livelli). I diplomi, in questo caso, sono quindi attestati che, solo per il fatto di esser rilasciati, qualificano e certificano un nuovo livello di competenza.
A mio noto, non esistono neppure validazioni di Enti accreditati o validati per la certificazione di competenze professionali acquisite (Vd. ACCREDIA Ente Italiano di Accreditamento).
Esistono Associazioni di Categoria che possono dare “iscrizione a registri professionali”, ma si badi bene che trattasi di una tutela di “pubblica conoscenza dei professionisti” che abbiano seguito un iter professionale, che inoltre varia nelle differenti Associazioni.
In definitiva i corsi di Ipnosi possono essere equiparati ad altri corsi professionali che danno delle competenze per praticare. Vediamo poi in Italia in riferimento a quali leggi. In modo analogo a quanto avviene per la gran parte della formazione di eccellenza nella maggior parte del mondo e anche in Italia, l’unica loro validità consiste nella credibilità della organizzazione che li rilascia e dei formatori che vi operano, ovvero nella qualità del lavoro svolto e dei diplomati che ne sono testimoni.
La formazione ricevuta nell’ambito dei Corso PRACTITIONER MIF ed OPERATORE IN TECNICHE IPNOTICHE presso la ReAlCoaching & Ipnosi Academy, per inciso, possiede un notevole valore professionale di prestigio e di credibilità per qualsiasi struttura privata o per il pubblico degli utenti.
Più che altro: il valore dei Corso PRACTITIONER MIF ed OPERATORE IN TECNICHE IPNOTICHE (li trovi QUI), presso la ReAlCoaching Academy, sta nell’approfondita formazione personale che vi si riceve, nelle ipnotecniche che vi si apprendono, nelle ampie esperienze pratiche che vi si realizzano, nella raggiunta capacità di attuare concreti interventi ipnotici, individuali e di gruppo.
IN RIFERIMENTO A QUALI LEGGI POSSO ESERCITARE L’IPNOSI PROFESSIONALMENTE? Condividi il Tweet
Si ritiene utile dire che già oggi negli Stati Uniti molti ipnotisti non medici fanno quella che in Italia è considerata ipnoterapia di sola competenza di medici dottori negli ospedali pubblici (la professione indipendente di ipnoterapista esiste ed e’ riconosciuta in USA fin dal 1979 ed e’ molto evoluta) e, inoltre, c’è da dire che anche in Europa abbiamo diversi esempi di libertà e progresso: infatti in Francia e in Inghilterra chiunque può esercitare più liberamente l’ipnoterapia.
“Attualmente non esiste una regolamentazione statutaria della pratica della psicoterapia, ipnoterapia o consulenza nel Regno Unito e chiunque può fare riferimento a se stesso con questi titoli. Non esiste una legislazione che lo prevenga e nessuna è attualmente prevista. Il governo britannico preferirebbe che ciascuna delle terapie alternative si organizzasse in corpi singoli, che diventerebbero autoregolatori.
Diverse organizzazioni ombrello mantengono registri di terapisti di vario tipo, ma la pubblicazione della British Medical Association “Complementary Medicine –– New Approaches To Good Practice” (1993), cita la posizione del governo sugli organismi ombrello, che:
…. data la diversità, la pratica e le aspirazioni di quelle professioni …… .. ora crediamo fermamente che debba essere per ogni gruppo di terapia determinare il proprio sviluppo ”.
Praticamente tutti i corsi di formazione in psicoterapia e ipnoterapia sono nel settore privato. Quelli che hanno il riconoscimento universitario (di solito in psicoterapia o consulenza) normalmente portano a una laurea. Alcune qualifiche vengono accreditate da organismi esaminatori che possono rilasciare certificati o diplomi.
Molti corsi richiedono allo studente di essere in terapia personale (alcuni per tutta la loro formazione), il che aumenta notevolmente il costo. Alcuni richiedono costi aggiuntivi per la supervisione o il lavoro clinico degli studenti, il che si aggiunge ai costi complessivi.”
RIF: Consiglio Nazionale degli Psicoterapeuti UK
Un esempio di differenze delle figure professionali per la pratica delle terapie è il “Sober Coach”. Traducibile con Coach della Sobrietà, è molto in voga negli USA ed è autorizzato nel seguire il trattamento e il recupero psicologico di “compulsioni”. In Italia questo ambito è di esclusiva trattazione di psicologi, psicoterapeuti e psichiatri, e comunque dottori. Alias se in Italia non hai le qualifiche evidenziate dall’art. 1 della legge 56/89 e successive modifiche che determinano l’ambito psicologico e psichiatrico degli interventi, non puoi definirti “terapeuta”
Per alcuni riferimenti internazionali mi avvalgo del contributo dell’esimio collega Spettu Michele riportando alcune parti di un sua recente relazione:
“Negli Stati Uniti l’American Medical Association, ovvero l’Ordine dei Medici americani, ha deciso che, a cominciare dall’1 gennaio 2004, anche gli ipnotisti non terapeuti (non-licensed) possono operare nella Sanità (proprio a tale scopo l’AMA ha introdotto una nuova terminologia dei codici di procedura CPT – Current Procedural Terminology).
L’11 Febbraio 2004 è stata approvata la Direttiva Europea COM (2002)119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, e, quindi oramai anche l’Italia dovrebbe riconoscere le attività professionali esistenti all’estero, come l’ipnoterapia. A tal proposito, nel Giugno 2004 l’Ufficio Legale Europeo, sul sito dell’unione europea, rintracciabile nella sezione per i diritti dei cittadini (Europe Direct, servizio di orientamento per i cittadini), ha testualmente affermato che : “se la professione di cui si tratta non è regolamentata nello Stato di accoglienza, allora non è necessario richiedere il riconoscimento delle qualifiche; è possibile cominciare a svolgere tale professione in questo Stato alle stesse condizioni che si applicano ai cittadini nazionali e con gli stessi diritti e gli stessi obblighi”.
In data 5 gennaio 2005 nuovamente l’ufficio legale europeo ha testualmente affermato che : “la professione di ipnoterapista non è regolamentata in Italia, ovvero per esercitarla non è richiesto il conseguimento di un diploma particolare ne’ è obbligatorio far parte di un ordine professionale”. (Non ho trovato ulteriori aggiornamenti posteriori a questa affermazione).
Gli esperti giuridici del servizio europeo di orientamento del cittadino, in data 25 aprile 2006 hanno ribadito che: “il principio di base dell’Unione europea stabilisce che chi è qualificato ad esercitare una professione nel paese di provenienza può esercitarla in qualsiasi altro paese dell’Unione. Per quelle attività esercitabili solamente dai titolari di diplomi, titoli, certificati o qualifiche particolari definiti dal paese ospitante (denominate professioni regolamentate) è stata prevista a livello europeo una regolamentazione mediante un ‘Sistema Generale’ di riconoscimento istituito con la Direttiva 89/48/CEE volta ad agevolare il riconoscimento dei diplomi e delle qualifiche professionali: in tal modo i cittadini vengono autorizzati allo svolgimento di una professione specifica nel paese ospitante (in questo caso Italia).”
Stabilità la possibilità di professare, a questo punto si deve fare riferimento alla specifica legge Italiana per gli Operatori del Benessere e assicurarci (noi operatori) di agire nel rispetto dei limiti posti dall’art. 1 della legge 56/89, aggiornata nel Marzo 2008, in ambito psicologico e psicoterapeutico.
Tempo fa ebbi poi uno scambio di post con un professionista che riportava in modo a me non chiaro alcuni riferimenti al codice penale italiano per limitare l’applicazione dell’ipnosi.
Mi avvalgo anche in questo caso della competenza giuridica di Michele Spettu che ho trovato allineato con il mio pensiero. Il suo intervento é riportato con degli omissis per rendere il più oggettiva possibile l’analisi, premettendo che letteratura scientifica e trattati scientifici confermano che: con l’ipnosi non è possibile sopprimere la coscienza o la volontà, e non è neppure possibile rendere incapace una persona (anzi, se mai è il contrario).
“L’IPNOSI NEL CODICE PENALE ITALIANO Condividi il Tweet
Sul codice penale italiano sono presenti due articoli che citano l’ipnosi a “sproposito”, in quanto non è possibile commettere tali reati con l’ipnosi, infatti:
Tali articoli sono:
l’Art. 613 rubricato: ”stato di incapacità procurato mediante violenza”, afferma espressamente che: “chiunque, mediante suggestione ipnotica o in veglia o mediante somministrazione di sostanze alcooliche o stupefacenti, o con qualsiasi altro mezzo, pone una persona, senza il consenso di lei, in stato d’incapacità d’intendere o di volere, è punito con la reclusione fino a un anno […]. La pena è della reclusione fino a cinque anni: 1) se il colpevole ha agito col fine di far commettere un reato; 2) se la persona resa incapace commette, in tale stato, un fatto preveduto dalla legge come delitto”.
L’Art. 728 rubricato:” trattamento idoneo a sopprimere la coscienza o la volontà altrui” afferma espressamente che: ”Chiunque pone taluno, col suo consenso, in stato di narcosi o d’ipnotismo [nota: ipnotismo è errato, essendo la tecnica usata; si deve dire stato di ipnosi], o esegue su lui un trattamento che ne sopprima la coscienza o la volontà, è punito, se dal fatto deriva pericolo per l’incolumità della persona, con l’arresto da uno a sei mesi o con l’ammenda […]. Tale disposizione non si applica se il fatto è commesso, a scopo scientifico o di cura, da chi esercita una professione sanitaria”.
Per integrare il reato di cui sopra servono la soppressione di certe facoltà mentali e un pericolo per l’incolumità personale. Entrambe le condizioni sono impossibili da realizzare con l’ipnosi.
È interessante notare che tutti gli articoli focalizzano l’attenzione su “…sopprimere la coscienza o la volontà” ma, l’ipnosi non fa (perché non può farlo) nulla di tutto questo. Il legislatore quindi ha formulato delle leggi viziate dall’ ignoranza che tuttora troviamo in Italia!”
Ho stabilito con riferimenti di legge la possibilità di praticare tecniche ipnotiche, ma ricordo sempre che “il modo adeguato” è una responsabilità professionale ed etica dell’operatore di Ipnosi. Condividi il Tweet
Consiglio vivamente di tenersi alla larga da quei soggetti che usano una comunicazione cinematografica dell’ipnosi e che promettono in una sessione soluzioni mirabolanti. L’ipnosi è eccezionale ed io stesso mi sorprendo, dopo anni e anni di pratica, dei risultati che si ottengono, ricordando che questi sono sempre soggettivi per qualità e profondità. Quindi nessun professionista serio può a priori definire i limiti dei risultati stessi.
AGGIORNAMENTO
Rif: Martina Crepaldi
La persona che applica gli strumenti dell’ipnosi (IPNOLOGO o IPNOTISTA) deve essere diplomata e certificata da scuole riconosciute, ed è un libero professionista che svolge un’attività attinente al miglioramento personale. Chi opera nel campo, conduce il proprio cliente per un miglioramento delle potenzialità energetiche umane e personali. La legge italiana consente di esercitare come Libero Professionista l’attività di Ipnologo integrando la direttiva del parlamento europeo e del consiglio COM (2002) 119, relativa al riconoscimento reciproco delle qualifiche professionali tra i paesi membri, che è stata approvata l’11 febbraio 2004.
La normativa vigente italiana permette quindi la pratica dell’ipnosi e la vieta in due precise condizioni:
1. mancanza di consenso o anche qualora ci sia il consenso, quando esiste un pericolo grave per l’incolumità della persona.
2. quando è svolta a fini terapeutici da chi non svolga una “professione sanitaria”, cioè non sia medico.
La Corte di Cassazione chiarisce espressamente chi non è contemplato nella categoria indicata come “professione sanitaria”:
“è tale chi è sfornito del titolo richiesto di laurea in medicina e chirurgia o non ha adempiuto alle formalità prescritte come condizione per l’esercizio della professione (es. iscrizione all’albo) o ne è stato sospeso o interdetto”.
Si tratta quindi, per l’ Ipnologo non medico, di praticare l’ipnosi:
1. senza creare pericolo per l’incolumità del cliente.
2. senza effettuare terapia.
In sostanza l’Ipnologo non medico può praticare l’ipnosi purché essa non sia terapeutica e non sia dannosa. Ogni altro impiego dell’ipnosi per finalità cliniche, diagnostiche o terapeutiche da parte di persona non in possesso di laurea in medicina e chirurgia incorre nel reato di esercizio abusivo di professione, previsto e punito all’art. 348 del codice penale.
Re.AL. Coaching & Ipnosi Academy
Alfredo M. Molgora
Coach – Trainer – Mentor
Ipnotista e Magnetista Emerito
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